Credito di imposta per botteghe e negozi e rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti per spettacoli
A completamento del nostro precedente intervento dell’11 marzo 2020 nel quale avevamo provato a tracciare i principali aspetti relativi all’applicazione dei principi di “forza maggiore” e di “eccessiva onerosità” alla luce dell’epidemia globale Covid-19, rileviamo come il Governo con il decreto c.d. “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) abbia specificatamente previsto che il rispetto delle misure contenitive imposte dal Covid-19 debba essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente alla (dis)applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
La suddetta previsione viene introdotta con l’articolo 91 del decreto cura Italia e mediante l’inserimento del comma 6 bis all’articolo 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 secondo cui: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 è il primo decreto legge assunto nel contesto emergenziale del Covid-19 e sancisce la possibilità – poi effettivamente adottata – di assumere provvedimenti restrittivi di una serie di attività anche produttive e commerciali, nonché limitativi di alcune di libertà fondamentali (ad esempio di circolazione).
Alla luce dell’aggravarsi della situazione e, per l’appunto, dell’avvenuta adozione di provvedimenti contenitivi e, dunque, potenzialmente impeditivi rispetto all’adempimento di obbligazioni contrattuali, il Governo ha espressamente previsto che il rispetto delle misure di contenimento debba essere necessariamente valutato al fine di escludere la responsabilità del debitore e l’applicazione di eventuali penali o decadenze contrattualmente pattuite.
Dalla lettura della norma e dalla ratio sottostante ricaviamo che, da un lato, il legislatore afferma che il rispetto delle misure contenitive costituisce ex se una causa di forza maggiore, rimandando invece ad una valutazione caso per caso – valutazione che in ultima istanza graverà sul Giudice – il fatto che da tale circostanza dipenda l’impossibilità di adempiere alla prestazione o il ritardo nella stessa e, dunque, l’esclusione di responsabilità in capo al debitore.
È significativo il fatto che il legislatore stabilisca che tale valutazione debba essere sempre effettuata il ché impone alle parti – ed imporrà al giudice in caso di contenzioso (pare anche in assenza di espressa eccezione sul punto) – di considerare con attenzione l’effetto delle misure contenitive nello svolgimento dei rapporti commerciali. Alla luce di ciò è quanto mai opportuno (rectius necessario) procedere a tale valutazione in via preventiva, ovvero prima di avviare azioni o esperire rimedi anche di natura risarcitoria nei confronti della parte il cui inadempimento possa essere stato causato dai provvedimenti in vigore.
L’inciso finale ove il legislatore afferma che la valutazione debba essere effettuata “anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” ci pare che ribadisca, senza elementi di novità, gli effetti derivanti dall’esonero di responsabilità in capo al debitore “incolpevole”. È chiaro, difatti, che laddove il debitore non sia responsabile dell’inadempimento egli è esonerato da tutte le conseguenze, ivi incluse penali e decadenza, che derivano dallo stesso.
L’articolo 65 del decreto c.d. “Cura Italia” riconosce agli esercenti attività d’impresa un credito di imposta nella misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il Governo ha introdotto una misura di sostegno a favore degli esercenti attività di imprese diversi da quelli ai quali è stato consentito il proseguimento dell’attività. Il credito di imposta riconosciuto è pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo e per i soli immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Tale previsione, che si fonda sulla presa d’atto di un’oggettiva difficoltà del pagamento del quale si fa carico lo Stato, ha come presupposto il versamento del canone di locazione e, quindi, la continuazione del rapporto.
In sostanza lo Stato riconosce che la prestazione consistente nel pagamento del canone è divenuta eccessivamente onerosa per il conduttore e accetta di sostenerne una parte.
Ci pare che l’utilizzo di tale credito sia incompatibile con l’adozione degli altri rimedi previsti dall’ordinamento (i.e. la sospensione o la risoluzione del rapporto per impossibilità della prestazione o per eccessiva onerosità sopravvenuta). In sostanza il conduttore che decida di continuare a pagare il canone non potrebbe poi lamentare il fatto che gli sia impedita la prestazione alla quale ha diritto e consistente nella messa a disposizione di un immobile ad uso commerciale (per un’attività limitata dalle misure di contingentamento), dal momento che ha accettato di continuare il rapporto con un canone meno “gravoso”.
L’articolo 88 del decreto c.d. “Cura Italia” estende espressamente le conseguenze di cui all’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ai contratti di soggiorno. Per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici, teatrali e culturali, il suddetto articolo prevede il rimborso del titolo mediante l’emissione di un voucher utilizzabile nell’arco di un anno.
Da ultimo si rileva che il Governo con l’articolo 88 ha espressamente esteso le misure, previste originariamente solo per i contratti di trasporto, di cui all’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 anche ai contratti di soggiorno per i quali la prestazione sia divenuta impossibile a causa delle misure restrittive adottate (ivi intendendosi per contratti di soggiorno quelli aventi ad oggetto il servizio di pernottamento presso alberghi, case vacanze etc. come si desume dalla relazione illustrativa che estende a tali contratti le misure previste per servizi di simile natura, ovvero titoli di viaggio e pacchetti turistici, in “modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher, secondo l’ambito di applicazione già previsto dell’art. 28 per i contratti di trasporto”). In virtù di ciò ai soggetti che abbiano prenotato soggiorni non più fruibili spetta il diritto di recedere dal contratto e di ottenere dall’organizzatore, a scelta di quest’ultimo, il rimborso della somma pagata o l’emissione di un voucher di durata annuale.
Per quanto riguarda coloro che abbiano acquistato titoli per spettacoli o eventi culturali, anch’essi inibiti dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, spetta il diritto ad ottenere un voucher di pari importo al titolo di acquisto e da utilizzare entro un anno dall’emissione.
In tali casi, dunque, il legislatore ha stabilito la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile e ne ha regolato gli effetti.
Riteniamo che la medesima disposizione troverà applicazione, laddove i relativi eventi non venissero recuperati, anche per le manifestazioni sportive ad oggi sospese.