Il 6 aprile
2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 23 dell’8
aprile 2020 recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle
imprese e all’esportazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8
aprile 2020 (di seguito, il “Decreto”[1])
che (i)
prevede la concessione da parte di SACE S.p.A., fino al 31 dicembre
2020, di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, in favore delle imprese aventi
sede in Italia; e (ii) conferma, e in parte modifica, le misure di potenziamento
del Fondo di Garanzia per le PMI introdotte con il Decreto Cura Italia,
abrogandone l’articolo 49 e sostituendolo con il nuovo articolo 13 del Decreto.
[1] Il Decreto è suscettibile di modifiche durante il procedimento di conversione.
Articolo 1 – Accesso al finanziamento – Modalità, limiti e condizioni
Articolo 1, comma 1 Garante[1] | Per le grandi imprese, Sace S.p.A., società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario. Ai sensi dell’articolo 2 lettera f) del Decreto, SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità è stato istituito un apposito Fondo a copertura, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per le imprese fino a 499 dipendenti[2], il Fondo di garanzia per le PMI. |
Garantito | Banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. |
Importo complessivo massimo garantito | Euro 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (i.e. Fondo Centrale Garanzia). Quanto alle piccole e medie imprese, si segnala che la Raccomandazione n. 2003/361/CE definisce come impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Rientrano quindi nella categoria delle imprese le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica. Per quanto riguarda poi le PMI, secondo la normativa UE, recepita in Italia con il D.M. del 18 aprile 2015, sono considerate micro, piccole e medie [3]le imprese che: “occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURO oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO”. |
[1] Nel limite dei termini di seguito illustrati.
[2] Nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo 13 del Decreto, nel seguito illustrati.
[3] La macro categoria delle PMI è a sua volta suddivisa in diverse tipologie di imprese, sulla base di parametri dimensionali. Sulla base della definizione UE, si definisce piccola impresa, un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; si definisce micro impresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
La garanzia è rilasciata in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dai commi da 2 a 9 del Decreto – l’efficacia dei quali è subordinata, ai sensi dell’articolo 109 TUF, all’approvazione della Commissione Europea – e nel seguito sintetizzati.
Articolo 1, comma 2, lett. a) Limiti temporali | La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. |
Articolo 1, comma 2, lett. b) Limiti “qualitativi” dell’impresa per l’accesso al finanziamento | Articolo 1, comma 2, b) – Per accedere al finanziamento, l’impresa richiedente non doveva rientrare: (i) al 31 dicembre 2019, nella categoria delle “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, (ii) al 29 febbraio 2020, tra le “esposizioni deteriorate” della banca, come definite ai sensi della normativa europea. (i) Imprese in difficoltà. Ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, si definisce “impresa in difficoltà” un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi diemissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. (ii) Esposizione deteriorate (Crediti Deteriorati) Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati adottate dalla Banca d’Italia sono le “sofferenze”, le “inadempienze probabili”, le “esposizioni scadute e/o sconfinanti”[1]. |
Articolo 1, comma 2, lett. c) Importo massimo assistito da garanzia | Il Decreto prevede che il prestito garantito non possa essere di importo superiore al maggiore dei seguenti elementi[2]: 1) 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo all’esercizio 2019, come risultante (i) dal bilancio approvato oppure (ii) dai dati certificati[3] nel caso in cui l’impresa non abbia ancora approvato il bilancio; 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi all’esercizio 2019, come risultanti (i) dall’ultimo bilancio approvato, oppure (ii) dai dati certificati nel caso in cui l’impresa non abbia ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, sulla base della documentazione attestata dal rappresentante legale dell’impresa. |
Articolo 1, comma 2, lett. d) % di prestito coperta dalla garanzia | Vengono individuate[4] tre distinte percentuali di copertura del finanziamento; la garanzia[5], in concorso tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il: 1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro; 2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; 3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro. |
Articolo 1, comma 2, lett. e) Commissioni dovute dalle imprese | Le commissioni dovute dalle imprese in rapporto all’importo garantito, variano tra PMI e altre imprese. Per le PMI: 25 (0,25%) punti base durante il primo anno, 50 (0,5%) punti base durante il secondo e terzo anno, 100 (1%) punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; per le imprese diverse dalle PMI: 50 (0,5%) punti base durante il primo anno, 100 (1%) punti base durante il secondo e terzo anno, 200 (2%) punti base durante il quarto, quinto e sesto anno. In ogni caso, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. |
Articolo 1, comma 2, lett. i) e n) Ulteriori Condizioni e impegni in capo all’impresa finanziata | Ai fini del rilascio del finanziamento, è inoltre previsto: (i) il divieto per l’impresa beneficiaria di procedere, fino al 31 dicembre 2020, alla distribuzione dei dividendi o ad operazioni di buy back, per assicurare che l’impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi; (ii) che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. |
Articolo 1, comma 6 Procedura semplificata per imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti; e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro[6]) | Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.A., è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese con: meno di 5000 dipendenti; evalore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro. I passaggi: richiesta da parte dell’impresa ad un soggetto finanziatore, ai fini dell’erogazione dal medesimo individualmente o con o più soggetti finanziatori (che possono operare in modo coordinato), di erogazione di un unico finanziamento garantito da SACE S.p.A.;parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE S.p.A. per l’istruttoria e l’eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori. |
Articolo 1, comma 7 Accesso alla garanzia per imprese non di piccole dimensioni (più di 5000 dipendenti; o valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro) | Per le imprese che eccedono i limiti di cui al precedente comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato: alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,sentito il Ministro dello sviluppo economico,adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.,tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: (a) contributo allo sviluppo tecnologico; (b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica. |
Articolo 13 – Fondo di garanzia per le PMI
L’ articolo 13 del Decreto sostituisce l’articolo 49 del Decreto Cura Italia e prevede il rafforzamento, fino al 31 dicembre 2020, della garanzia del Fondo centrale per le piccole e medie imprese.
Di seguito le principali modifiche introdotte dalla norma in esame[7].
Garanzia | Concessa a titolo gratuito. |
Importo massimo garantito per singola impresa | Aumentato fino a Euro 5 milioni. |
Imprese ammesse | Imprese che impiegano non più di 499 dipendenti |
% di copertura (Previa autorizzazione della Commissione UE) | 100%, sia in garanzia diretta, sia in rassicurazione, senza valutazione di merito da parte del Fondo[8], per i nuovi finanziamenti – per un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque fino a un massimo di Euro 25mila – concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al successivo punto (iii)), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo;80% a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere. |
Garanzia ulteriore Confidi | In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiori a Euro 3.200.000, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. |
Garanzia su operazioni già perfezionate | La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. |
Imprese ammesse alla procedura di concordato in continuità | La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, (i) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”), (ii) hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis Legge Fallimentare o (iii) hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 della Legge Fallimentare, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. |
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Articolo 2 – Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)
L’articolo 2 del Decreto introducendo le “misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese” disciplina alcune misure per lo sviluppo del sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese mediante modifiche dal decreto-legge 30 settembre 2033 n. 269.
Gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE per i rischi definiti “non di mercato” ai sensi della normativa dell’Unione europea sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
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Si segnalano inoltre, sinteticamente, due ulteriori disposizioni introdotte dal Decreto:
(i) l’ampliamento del “Golden Power” e (ii) alcune modifiche al TUF volte ad incrementare il livello di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, al fine di una maggiore tutela degli investitori.
- Attraverso l’articolo 16 del Decreto, il Governo ha inteso reagire alla preoccupante volatilità dei mercati azionari rafforzando ed ampliando i propri poteri speciali, esercitabili nell’ottica di salvaguardare le società che operano in settori chiave dell’economia italiana.
In particolare, il Decreto in questione introduce alcune significative modifiche alla ordinaria disciplina c.d. Golden Power di cui al D.L. n. 21/2012, finalizzate ad ampliare i già previsti strumenti di controllo e contrasto delle operazioni speculative.
- Con l’articolo 17 del Decreto, al fine di intensificare i controlli sulle operazioni che comportano modifiche nel controllo delle società, il Governo ha previsto:
- l’ampliamento del potere in capo a Consob di fissare, per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori rispetto a quella del 3% (e del 5% per le PMI), eliminando dal TUF la condizione che, per apportare tale modifica, debba trattarsi di partecipazioni in società ad elevato valore corrente di mercato; e
- il potenziamento della norma cd. antiscorrerie, aggiungendo la soglia del 5% all’acquisto di partecipazioni in occasione del quale l’acquirente è tenuto a dichiarare gli obiettivi che intende perseguire nei sei mesi successivi.
In conseguenza del primo intervento, il comma 2-bis dell’art. 120 TUF è riformulato come segue: “La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso”.
Alla luce della seconda novità, invece, l’articolo 120, comma 4-bis, TUF, è così riformulato: “In occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso”.
[1]Si veda Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/index.html
[2] Ai sensi dell’articolo 3, si deve fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa, ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.
[3] Non si specifica chi debba rilasciare tale certificazione.
[4] Ai sensi dell’articolo 4, si deve fare riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
[5] In relazione a tali limiti, i prestiti garantiti dalla SACE S.p.A. o supportati da altra garanzia pubblica, si cumulano. Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo. Ai fini dell’individuazione dell’importo massimo garantito si considerano le imprese del gruppo con sede in Italia.
[6] Sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio.
[7] Circolare ABI 9 aprile 2020.
[8] La banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo
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Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito al Decreto ed ai recenti interventi governativi.
Avv. Roberto Ludergnani Partner |
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